Norme per l'esecuzione delle linee elettriche aeree esterne›Sez. V
Art. 62
62 / 79Distanza minima fra i conduttori.
In vigore dal 14 apr 1941
La distanza minima fra i conduttori delle due linee al punto d'incrocio, nelle condizioni più sfavorevoli per effetto della temperatura e del sovraccarico, non deve essere inferiore a 1 m aumentato di 1,5 cm per ogni chilovolt della linea a tensione maggiore.
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