Norme per l'esecuzione delle linee elettriche aeree esterne›Sez. V
Art. 60
Applicabilità delle norme.
In vigore dal 14 apr 1941
Nel caso in cui linee elettriche o linee di telecomunicazione e di segnalazione in servizio di linee elettriche, attraversino altre linee elettriche o linee di telecomunicazione e di segnalazione in servizio di linee elettriche, si applicano le norme degli articoli da 2 a 12, salvo quanto è disposto nei seguenti articoli da 61 a 65.
Le linee di contatto di ferrovie, tramvie e filovie sono da considerare alla stregua delle altre linee elettriche quando siano sovrapassate da linee elettriche esercitate dalla stessa azienda ferroviaria, tramviaria o filoviaria.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-11-25;1969#art-npl-60