Norme per l'esecuzione delle linee elettriche aeree esterneCapo III

Art. 69

Parallelismi non sottoposti a norme speciali.

In vigore dal 14 apr 1941
Per i casi di parallelismi di linee elettriche con ferrovie, tramvie, filovie, funicolari, strade, corsi d'acqua navigabili, quando la distanza netta fra la base dei sostegni e il limite esterno del rilevato o della trincea della ferrovia, tramvia e funicolare o il limite superiore della trincea stradale o il bordo della strada o del corso d'acqua o di qualsiasi altra opera annessa sia maggiore dell'altezza fuori terra dei sostegni medesimi, è richiesta l'applicazione delle sole disposizioni generali contenute nel Capo I.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-11-25;1969#art-npl-69

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