Norme per l'esecuzione delle linee elettriche aeree esterne›Capo V
Art. 74
Scaricatori.
In vigore dal 14 apr 1941
È consentita l'installazione di condutture aeree sprovviste di scaricatori e di analoghi dispositivi di protezione contro le sovratensioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-11-25;1969#art-npl-74