Norme per l'esecuzione delle linee elettriche aeree esterneCapo V

Art. 74

Scaricatori.

In vigore dal 14 apr 1941
È consentita l'installazione di condutture aeree sprovviste di scaricatori e di analoghi dispositivi di protezione contro le sovratensioni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-11-25;1969#art-npl-74

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Scaricatori. (Art. 74 Norme per l'esecuzione delle linee elettriche aeree esterne) — Testo vigente | Portale Normativo