Norme per l'esecuzione delle linee elettriche aeree esterneCapo V

Art. 78

Applicabilità delle norme.

In vigore dal 14 apr 1941
Le norme degli articoli precedenti (articoli da 2 a 77) si applicano agli impianti elettrici aventi per oggetto il trasporto dell'energia elettrica, salvo il disposto del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1787, secondo comma dell'articolo unico. Salvo deroghe concesse nei singoli casi dai competenti organi del Ministero delle comunicazioni o di quello dei lavori pubblici, le norme stesse si applicano anche agli impianti di cui alla data della loro entrata in vigore sia in corso la costruzione o una completa trasformazione. Si applicano in ogni modo agli impianti preesistenti alla stessa data nei casi in cui a giudizio degli organi di cui nel precedente comma, esistano evidenti pericoli per l'incolumità pubblica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-11-25;1969#art-npl-78

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo