Norme per l'esecuzione delle linee elettriche aeree esterne›Capo V
Art. 78
Applicabilità delle norme.
In vigore dal 14 apr 1941
Le norme degli articoli precedenti (articoli da 2 a 77) si applicano agli impianti elettrici aventi per oggetto il trasporto dell'energia elettrica, salvo il disposto del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1787, secondo comma dell'articolo unico.
Salvo deroghe concesse nei singoli casi dai competenti organi del Ministero delle comunicazioni o di quello dei lavori pubblici, le norme stesse si applicano anche agli impianti di cui alla data della loro entrata in vigore sia in corso la costruzione o una completa trasformazione.
Si applicano in ogni modo agli impianti preesistenti alla stessa data nei casi in cui a giudizio degli organi di cui nel precedente comma, esistano evidenti pericoli per l'incolumità pubblica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-11-25;1969#art-npl-78