Norme per l'esecuzione delle linee elettriche aeree esterne›Capo IV
Art. 70
70 / 79Applicabilità delle norme.
In vigore dal 14 apr 1941
Entro gli abitati si devono osservare, per la costruzione delle linee, anche quando esse attraversino strade o aree pubbliche, le norme degli articoli da 2 a 12, e, con le attenuazioni di cui agli , quelle contenute negli articoli da 37 a 59.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-11-25;1969#art-npl-70