Norme per l'esecuzione delle linee elettriche aeree esterne›Capo I
Art. 12
Messa a terra dei sostegni.
In vigore dal 14 apr 1941
Tutti i sostegni di ferro o di cemento armato delle condutture esterne a tensione superiore a 1 200 V devono di regola essere messi a terra.
Nel caso che i sostegni siano collegati metallicamente fra di loro a mezzo di un conduttore di terra, non è richiesta la messa a terra separata di tutti i sostegni, ma di regola si deve eseguire in media almeno una terra ogni chilometro.
Non è prevista la messa a terra dei sostegni di ferro o di cemento armato direttamente infissi nel terreno, e quella delle paline o mensole infisse nei fabbricati, quando dette paline o mensole non siano accessibili direttamente alle persone che si sporgono dalle finestre.
I tiranti metallici accessibili dei pali di legno - quando non sia evitata la possibilità di contatto con parti metalliche connesse coi gambi degli isolatori - devono essere isolati, mediante elementi di isolatori che abbiano complessivamente una tensione critica sotto pioggia non inferiore alla tensione di linea.
Storico versioni
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