Norme per l'esecuzione delle linee elettriche aeree esterne›Capo I
Art. 11
Norme contro la scalata dei sostegni.
In vigore dal 14 apr 1941
È vietato scalare i sostegni a chiunque non sia a ciò autorizzato per ragioni di servizio.
Ai fini dell'inaccessibilità dei conduttori di energia di cui all', i sostegni delle linee ad alta tensione devono portare un ostacolo materiale (corde o fili spinati, punte metalliche e simili) disposto a richiamare il divieto d'accesso. L'ostacolo deve essere tale che l'accesso ai conduttori non sia possibile senza l'impiego di mezzi ausiliari, o comunque senza deliberato proposito di eluderlo.
Non è richiesta l'applicazione dell'ostacolo materiale per i sostegni metallici o di cemento armato cilindrici o troncoconici con diametro alla base di almeno 30 cm.
Ciascun sostegno di linea ad alta tensione deve portare stabilmente una chiara indicazione monitoria di pericolo di morte.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-11-25;1969#art-npl-11