Norme per l'esecuzione delle linee elettriche aeree esterneCapo I

Art. 5

Inaccessibilità dei conduttori.

In vigore dal 14 apr 1941
I conduttori delle linee aeree non devono mai trovarsi a una altezza inferiore a 6 m sul piano di campagna. Si fa eccezione per i terreni recinti, con accesso riservato al personale addetto all'esercizio della linea. L'altezza minima dei conduttori deve essere assicurata anche nelle condizioni di freccia massima, quali si verificano nelle ipotesi indicate nell' e nell'ipotesi di temperatura massima, da valutare a seconda delle condizioni climatiche della regione. I conduttori d'energia delle linee esterne e gli apparati relativi devono essere inaccessibili dal suolo, dai tetti, dalle finestre, dai balconi, ecc., senza mezzi speciali (scale, corde, pertiche e simili) o senza scalarne i sostegni, fermo il disposto dell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-11-25;1969#art-npl-5

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