Norme per l'esecuzione delle linee elettriche aeree esterne›Capo II›Sez. I›§ I
Art. 14
Altezza dei conduttori.
In vigore dal 14 apr 1941
La distanza verticale minima tra i conduttori della linea elettrica e il piano del ferro, tanto nelle ipotesi di calcolo indicate all', quanto nell'ipotesi che il conduttore sia scarico a una temperatura superiore di 60 °C alla minima di cui allo stesso , deve essere tale da consentire l'impianto delle condutture elettriche occorrenti all'esercizio ferroviario o tramviario e in ogni caso non deve essere inferiore a 12 m per ferrovie o tramvie esercitate o da esercitare elettricamente.
Nel caso di ferrovie o tramvie esercitate con altri sistemi tale altezza può, col consenso dell'organo competente del Ministero delle comunicazioni, essere ridotta a 7 m, aumentati di 1,5 cm per ogni chilovolt della tensione della linea, con l'obbligo per il concessionario della linea elettrica di aumentare l'altezza dei conduttori in conformità a quanto è prescritto nel paragrafo precedente, quando venga stabilito di applicare la trazione elettrica.
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