Norme per l'esecuzione delle linee elettriche aeree esterneCapo IISez. I§ I

Art. 14

Altezza dei conduttori.

In vigore dal 14 apr 1941
La distanza verticale minima tra i conduttori della linea elettrica e il piano del ferro, tanto nelle ipotesi di calcolo indicate all', quanto nell'ipotesi che il conduttore sia scarico a una temperatura superiore di 60 °C alla minima di cui allo stesso , deve essere tale da consentire l'impianto delle condutture elettriche occorrenti all'esercizio ferroviario o tramviario e in ogni caso non deve essere inferiore a 12 m per ferrovie o tramvie esercitate o da esercitare elettricamente. Nel caso di ferrovie o tramvie esercitate con altri sistemi tale altezza può, col consenso dell'organo competente del Ministero delle comunicazioni, essere ridotta a 7 m, aumentati di 1,5 cm per ogni chilovolt della tensione della linea, con l'obbligo per il concessionario della linea elettrica di aumentare l'altezza dei conduttori in conformità a quanto è prescritto nel paragrafo precedente, quando venga stabilito di applicare la trazione elettrica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-11-25;1969#art-npl-14

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo