Art. 5

Rimborso dei contributi inesigibili

In vigore dal 25 feb 1941
L'esattore delle imposte ha diritto al rimborso dei contributi che non abbia potuto riscuotere mediante la procedura esecutiva. Parimenti il ricevitore provinciale ha diritto al rimborso delle somme non versate dagli esattori quando dimostri di non essere riuscito a conseguire la riscossione mediante gli atti esecutivi sulla cauzione e sugli altri beni dell'esattore. Le domande di rimborso con i documenti occorrenti sono presentate dall'esattore o dal ricevitore nei modi e nei termini stabiliti dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette agli organi incaricati dell'accertamento dei contributi. Tali domande sono dai detti organi decise nei termini e nei modi stabiliti dalla predetta legge sulla riscossione delle imposte dirette; sono ammessi altresì i gravami previsti dalla legge stessa. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1940-XVIII VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - RICCI - DI REVEL Visto, il Guardasigilli: GRANDI Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1941-XIX Atti del Governo, registro 430, foglio 17. - MANCINI
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-09-24;1954#art-5

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