Art. 1

Riscossione e versamento dei contributi

In vigore dal 25 feb 1941
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, relativo alla unificazione e semplificazione dell'accertamento e della riscossione dei contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura per le associazioni professionali, per l'assistenza malattia, per l'invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi, per la nuzialità e natalità, per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e per la corresponsione degli assegni familiari; Ritenuta la necessità di determinare, a norma dell'articolo unico, comma 4°, del citato Regio decreto-legge, le modalità per la riscossione ed il versamento dei contributi stessi; Visto l', n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: . Riscossione e versamento dei contributi. I contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura per le associazioni professionali, per l'assistenza malattia, per l'invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi, per la nuzialità e natalità, per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro in agricoltura e per la corresponsione degli assegni familiari, sono riscossi dagli esattori delle imposte dirette a mente dell'articolo unico, comma 3°, parte seconda, del R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, in sei rate per i ruoli principali e suppletivi pubblicati nel mese di gennaio e in tre rate limitatamente ai ruoli suppletivi pubblicati nel mese di luglio. Nelle cartelle di pagamento da notificarsi ai contribuenti gli esattori indicano il debito totale iscritto a ruolo con la ripartizione rateale del debito stesso. I contributi sono versati nei termini e nei modi stabiliti dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette dagli esattori ai ricevitori provinciali e da questi sui conti designati. Il versamento è effettuato per i contributi dovuti alle associazioni professionali e per quelli relativi all'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro in agricoltura con l'obbligo del non riscosso per riscosso; per gli altri contributi con le modalità fissate dall'allegata convenzione stipulata tra la Federazione nazionale fascista dei servizi tributari e le due Confederazioni degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura, quali organi incaricati dell'applicazione dei contributi unificati in agricoltura.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-09-24;1954#art-1

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