Art. 4

Sgravi

In vigore dal 25 feb 1941
Si fa luogo allo sgravio dei contributi iscritti nei ruoli: a) per cessazione di attività; per diminuzione di superficie dei fondi posseduti o condotti; per mutamenti nella forma di conduzione; b) tutte le volte che i contributi debbono ritenersi non dovuti in conseguenza di decisione divenuta definitiva. La domanda di sgravio deve essere presentata al Prefetto entro novanta giorni dalla cessazione di attività, dalla diminuzione di superficie o dall'avvenuto mutamento nella forma di conduzione. Se la domanda è presentata oltre il predetto termine lo sgravio decorre dal giorno della presentazione della domanda stessa. Quando, peraltro, la cessazione, la diminuzione di superficie o il mutamento nella forma di conduzione coincidano con la fine dell'annata agraria alla quale si riferiscono i contributi, lo sgravio decorrerà dall'inizio del corrispondente anno solare. Lo sgravio è disposto dal Prefetto, il quale provvede d'ufficio nel caso di decisione divenuta definitiva. I provvedimenti emanati dal Prefetto in materia di sgravi sono da esso notificati per mezzo di messo comunale o di raccomandata postale agli interessati e comunicati agli organi incaricati dell'accertamento dei contributi, nonché agli esattori, nei cui confronti saranno dai detti organi emessi i conseguenti provvedimenti di discarico. Contro i provvedimenti adottati dal Prefetto sulle domande di sgravio è ammesso gravame, nel termine di trenta giorni dalla notifica o dalla comunicazione, al Ministro per le corporazioni. Il Ministro decide sentita la Commissione consultiva istituita con decreto Ministeriale 20 gennaio 1928.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-09-24;1954#art-4

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