Art. 2

Assegnazione dei contributi

In vigore dal 25 feb 1941
Sulle somme versate sui conti designati a norma del precedente articolo, spetta al Ministro per le corporazioni, sentite, se del caso, le due Confederazioni degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura, ordinare i pagamenti agli enti interessati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-09-24;1954#art-2

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Assegnazione dei contributi (Art. 2 Modalita' per la riscossione e il versamento dei contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura per le associazioni professionali, per l'assistenza malattia, per invalidita' e vecchiaia, per la tubercolosi, per la nuzialita' e natalita', per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro in agricoltura e per la corresponsione degli assegni familiari.) — Testo vigente | Portale Normativo