Art. 2
Assegnazione dei contributi
In vigore dal 25 feb 1941
Sulle somme versate sui conti designati a norma del precedente articolo, spetta al Ministro per le corporazioni, sentite, se del caso, le due Confederazioni degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura, ordinare i pagamenti agli enti interessati.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-09-24;1954#art-2