Art. 3

Ritenuta dei contributi a carico dei lavoratori.

In vigore dal 25 feb 1941
Gli agricoltori trattengono i contributi da loro anticipati per conto dei dipendenti lavoratori nelle misure stabilite per i lavoratori stessi a norma dell'articolo unico, comma 3°, del R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138. La ritenuta è effettuata: a) per i salariati e braccianti all'atto della corresponsione delle retribuzioni; b) per i mezzadri e coloni in occasione della chiusura annuale dei conti colonici anche per le quote di contributi eventualmente anticipate dal proprietario per conto dei lavoratori assunti dal colono o mezzadro. A tal fine il concedente, non appena ricevuta notizia dell'ammontare complessivo dei contributi accertati nei suoi confronti, comunicherà al mezzadro o colono l'importo dei contributi di sua spettanza; c) per i compartecipanti all'atto della divisione del prodotto, sempre che la trattenuta non sia stata già effettuata nella eventuale parte di retribuzione in danaro.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-09-24;1954#art-3

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