Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773›Titolo IV
Art. 257 bis
In vigore dal 21 ott 2008
1. La licenza prescritta dall' della legge per le attività di investigazione, ricerche e raccolta di informazioni per conto di privati, ivi comprese quelle relative agli ammanchi di merce ed alle differenze inventariali nel settore commerciale, è richiesta dal titolare dell'istituto di investigazioni e ricerche anche per coloro che, nell'ambito dello stesso istituto, svolgono professionalmente l'attività di investigazione e ricerca.
2. La relativa domanda contiene:
a) l'indicazione dei soggetti per i quali la licenza è richiesta e degli altri soggetti di cui all', comma 1, lettera a), se esistenti;
b) l'indicazione degli elementi di cui all', comma 1, lettera b);
c) le altre indicazioni di cui all', comma 1, lettere c) e d).
3. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni dell'. A tal fine, il decreto previsto dal comma 4 del medesimo prevede, sentite le Regioni, i requisiti formativi minimi ad indirizzo giuridico e professionale ed i periodi minimi di tirocinio pratico occorrenti per il rilascio della licenza.
4. Nulla è innovato relativamente all'autorizzazione prevista dall' delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale per lo svolgimento delle attività indicate nell'articolo 327-bis del medesimo codice.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635#art-rpl-257-bis