Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo IV

Art. 257 sexies

In vigore dal 21 ott 2008
1. Le disposizioni della presente sezione non costituiscono ostacolo alla costituzione di raggruppamenti temporanei di istituti di vigilanza o loro consorzi, nè di studi associati di investigatori privati ai quali è stata rilasciata la licenza e nei limiti ivi stabiliti, nè ad altre forme di organizzazione aziendale che prevedano l'utilizzazione comune di sistemi tecnologici di ricezione, controllo e gestione dei segnali di monitoraggio e di allarme di beni senza limiti territoriali, a condizione che: a) i raggruppamenti temporanei e le altre forme di associazione siano preventivamente comunicati al prefetto e l'utilizzazione comune di impianti e risorse siano attestate nella licenza, previa comunicazione al prefetto del relativo progetto organizzativo e tecnico-operativo; b) siano costantemente garantite l'efficacia e l'efficienza delle strutture e la funzionalità dei servizi; c) i raggruppamenti temporanei e le altre forme di associazione dispongano di una centrale operativa adeguata alle esigenze del territorio in cui operano, o, ferma restando la necessità della centrale operativa, di una idonea struttura tecnica di supporto con linee appositamente dedicate per la gestione degli interventi sugli allarmi del personale dipendente.
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