Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773›Titolo IV
Art. 257 quinquies
In vigore dal 21 ott 2008
1. Per l'accertamento della sussistenza delle caratteristiche di cui al comma 4 dell' e della permanenza dei requisiti di qualità e funzionalità degli istituti, il prefetto si avvale degli organismi di qualificazione e certificazione costituiti o riconosciuti dal Ministero dell'interno a norma dell'. Degli stessi organismi si avvale il questore per le finalità di vigilanza di cui all', quinto comma.
2. Ai fini di quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento, per l'accertamento delle condizioni di sicurezza dei servizi e del personale, a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, il prefetto si avvale di parametri oggettivi di verifica, definiti dal Ministro dell'interno, sentita la commissione di cui all', tenendo conto:
a) degli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di legge o di regolamento che disciplinano le attività di cui all' della legge e, particolarmente, delle misure da adottarsi in relazione alle condizioni, anche locali della sicurezza pubblica;
b) dei costi per la sicurezza, compresi quelli per veicoli blindati, protezioni individuali antiproiettile, apparecchiature tecnologiche ed ogni altro mezzo, strumento od equipaggiamento indispensabile per la qualità e la sicurezza dei servizi;
c) dei costi reali e complessivi per il personale, determinati secondo quanto previsto dall', comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
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