Art. 257 quinquies
Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo IV

Art. 257 quinquies

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In vigore dal 21 ott 2008
1. Per l'accertamento della sussistenza delle caratteristiche di cui al comma 4 dell' e della permanenza dei requisiti di qualità e funzionalità degli istituti, il prefetto si avvale degli organismi di qualificazione e certificazione costituiti o riconosciuti dal Ministero dell'interno a norma dell'. Degli stessi organismi si avvale il questore per le finalità di vigilanza di cui all', quinto comma. 2. Ai fini di quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento, per l'accertamento delle condizioni di sicurezza dei servizi e del personale, a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, il prefetto si avvale di parametri oggettivi di verifica, definiti dal Ministro dell'interno, sentita la commissione di cui all', tenendo conto: a) degli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di legge o di regolamento che disciplinano le attività di cui all' della legge e, particolarmente, delle misure da adottarsi in relazione alle condizioni, anche locali della sicurezza pubblica; b) dei costi per la sicurezza, compresi quelli per veicoli blindati, protezioni individuali antiproiettile, apparecchiature tecnologiche ed ogni altro mezzo, strumento od equipaggiamento indispensabile per la qualità e la sicurezza dei servizi; c) dei costi reali e complessivi per il personale, determinati secondo quanto previsto dall', comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
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