Art. 257 bis
Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo IV

Art. 257 bis

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In vigore dal 21 ott 2008
1. La licenza prescritta dall' della legge per le attività di investigazione, ricerche e raccolta di informazioni per conto di privati, ivi comprese quelle relative agli ammanchi di merce ed alle differenze inventariali nel settore commerciale, è richiesta dal titolare dell'istituto di investigazioni e ricerche anche per coloro che, nell'ambito dello stesso istituto, svolgono professionalmente l'attività di investigazione e ricerca. 2. La relativa domanda contiene: a) l'indicazione dei soggetti per i quali la licenza è richiesta e degli altri soggetti di cui all', comma 1, lettera a), se esistenti; b) l'indicazione degli elementi di cui all', comma 1, lettera b); c) le altre indicazioni di cui all', comma 1, lettere c) e d). 3. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni dell'. A tal fine, il decreto previsto dal comma 4 del medesimo prevede, sentite le Regioni, i requisiti formativi minimi ad indirizzo giuridico e professionale ed i periodi minimi di tirocinio pratico occorrenti per il rilascio della licenza. 4. Nulla è innovato relativamente all'autorizzazione prevista dall' delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale per lo svolgimento delle attività indicate nell'articolo 327-bis del medesimo codice.
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