Art. 5

In vigore dal 1 ago 1940
I servizi di cancelleria dell'Ufficio legislativo sono disimpegnati da due cancellieri o segretari giudiziari e da due aiutanti di cancelleria, anche se non appartenenti al personale addetto al Ministero. A capo di questi servizi è preposto un funzionario di cancelleria di grado non superiore al settimo, compreso nel numero sopraindicato. Può tuttavia prescindersi.dalla osservanza della limitazione del grado, di cui al comma precedente, nei riguardi del funzionario di cancelleria di grado 6°, attualmente preposto ai servizi suindicati. Ai funzionari predetti non compete in alcun caso la indennità di missione. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì, 8 aprile 1940-XVIII VITTORIO EMANUELE Mussolini - Grandi - Di Revel Visto, il Guardasigilli: Grandi Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1940-XVIII Atti del Governo, registro 42, foglio 39. - Mancini
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-04-08;830#art-5

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Art. 5 Ordinamento dell'Ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia. — Testo vigente | Portale Normativo