Art. 3

In vigore dal 11 gen 1983
L'Ufficio legislativo è diretto da un magistrato di cassazione nominato alle funzioni superiori. Fanno parte dell'Ufficio un magistrato di cassazione e sei magistrati di qualifica non superiore a magistrato di corte d'appello, appartenenti al personale addetto al Ministero. L'assegnazione all'Ufficio è disposta con decreto del Ministro. Il decreto di assegnazione all'Ufficio può essere in ogni tempo revocato. In caso di assenza o impedimento del magistrato dirigente l'Ufficio, le funzioni vicarie sono esercitate dal magistrato di cassazione o da uno dei magistrati di appello designati dal Ministro.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-04-08;830#art-3

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Art. 3 Ordinamento dell'Ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia. — Testo vigente | Portale Normativo