Art. 4

In vigore dal 1 ago 1940
Per esigenze di servizio possono essere temporaneamente destinati a prestare servizio presso l'Ufficio legislativo altri magistrati appartenenti al personale addetto al Ministero. Possono inoltre essere comandati a prestare temporaneamente servizio presso l'Ufficio medesimo funzionari di qualsiasi altra Amministrazione dello Stato, di grado non superiore al quarto i quali siano specialmente versati in determinati rami della legislazione. Il comando ha luogo con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per le finanze e con il Ministro dal quale dipende l'Amministrazione a cui appartiene il funzionario comandato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-04-08;830#art-4

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Art. 4 Ordinamento dell'Ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia. — Testo vigente | Portale Normativo