Art. 1

In vigore dal 1 ago 1940
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Veduti gli della legge 14 aprile 1927-V, n. 514; Veduto il R. decreto 27 ottobre 1927-V, n. 2187; Veduto l', n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: . L'Ufficio legislativo presso il Ministero di grazia e giustizia è posto alla immediata dipendenza del Ministro Guardasigilli, il quale stabilisce, in via generale o di volta in volta, i criteri che devono essere seguiti dall'Ufficio nell'adempimento delle sue attribuzioni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-04-08;830#art-1

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