Art. 1
In vigore dal 1 ago 1940
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Veduti gli della legge 14 aprile 1927-V, n. 514;
Veduto il R. decreto 27 ottobre 1927-V, n. 2187;
Veduto l', n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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L'Ufficio legislativo presso il Ministero di grazia e giustizia è posto alla immediata dipendenza del Ministro Guardasigilli, il quale stabilisce, in via generale o di volta in volta, i criteri che devono essere seguiti dall'Ufficio nell'adempimento delle sue attribuzioni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-04-08;830#art-1