Art. 2
In vigore dal 1 ago 1940
L'Ufficio legislativo provvede, nell'ambito della competenza del Ministero grazia e giustizia, ai compiti seguenti, salvo gli altri affari che gli siano deferiti dal Ministro Guardasigilli:
1) Esame di problemi generali in materia legislativa. Pareri sulla interpretazione delle leggi. Commissioni di studi legislativi e loro coordinamento.
2) Collaborazione nella preparazione di provvedimenti legislativi e regolamentari. Rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con i vari Ministeri. Relazioni con il Senato del Regno e con la Camera dei Fasci e delle Corporazioni per ciò che riguarda l'attività legislativa del Ministero di grazia e giustizia.
3) Revisione tecnico-giuridica dei provvedimenti e coordinamento di essi con i principi direttivi della legislazione generale.
4) Deleghe legislative. Decreti-legge. Esame della loro legittimità in relazione alle leggi costituzionali 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e 19 gennaio 1939-XVII, n. 129.
5) Esame dei provvedimenti sottoposti al visto del Guardasigilli per quanto concerne la forma esteriore delle leggi o il tenore dei decreti.
Storico versioni
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