Art. 7

In vigore dal 15 dic 1939
Nei registri di stato civile, indicati negli articoli precedenti, sono iscritti anche gli atti di morte e gli atti di nascita relativi a persone appartenenti alle Forze armate di Stati alleati o nemici o al seguito di esse. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 12 ottobre 1939-XVII VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - GRANDI Visto, il Guardasigilli: GRANDI Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1939-XVIII Atti del Governo, registro 415, foglio 103. - MANCINI
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-10-12;1725#art-7

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