Art. 2

In vigore dal 15 dic 1939
I registri sono numerati in ogni pagina e firmati su ciascun foglio dai comandanti di corpo, reparto, servizio, o da un ufficiale da essi delegato. I registri devono essere tenuti con la maggiore chiarezza e precisione, senza cancellature e senza abrasioni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-10-12;1725#art-2

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