Art. 5

In vigore dal 15 dic 1939
Gli atti di morte e gli atti di nascita sono iscritti sui relativi registri, secondo il numero d'ordine progressivo e senza interruzione fra l'uno e l'altro. La data delle iscrizioni, l'anno, il mese, il giorno e l'ora della morte o della nascita, o qualunque altra data, devono essere espressi in lettere. Negli atti suindicati non si possono fare abbreviazioni e si devono evitare le cancellazioni e le postille. In caso di necessità, le cancellazioni devono essere fatte in modo che possa leggersi quanto fu cancellato, e le postille devono farsi, in ogni caso, a piede dell'atto e prima delle firme. Gli spazi rimasti vuoti dopo la redazione dell'atto sono annullati con un tratto di penna.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-10-12;1725#art-5

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