Art. 6
In vigore dal 15 dic 1939
I registri tenuti con le norme stabilite dagli articoli precedenti sono custoditi in luogo sicuro, e, in ogni evenienza, deve aversi cura di porli in salvo.
I registri, man mano che vengono esauriti, sono immediatamente chiusi con dichiarazione dell'ufficiale incaricato della tenuta di essi, dalla quale consti il numero degli atti in ciascun registro contenuti. A ogni registro è aggiunta la rubrica degli atti, per ordine alfabetico.
I registri sono indi trasmessi direttamente, in piego raccomandato, al Ministero competente, per essere conservati nei suoi archivi.
Il primo atto iscritto nel nuovo registro deve portare il numero immediatamente successivo a quello dell'ultimo atto contenuto nel registro precedente.
Nel caso di scioglimento del comando, corpo, reparto o servizio, e in ogni altro in cui cessi, a termini di legge, l'uso di detti registri presso gli enti medesimi, i registri in corso vengono chiusi e trasmessi al Ministero competente con le norme suindicate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-10-12;1725#art-6