Art. 4
In vigore dal 15 dic 1939
Quando l'unità cessa di essere distaccata, i registri provvisori sono immediatamente rimessi all'ufficiale incaricato della tenuta dei registri principali, per essere uniti a questi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-10-12;1725#art-4