Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Capo 6
Art. 389
In vigore dal 18 lug 1949
I contratti dell'Istituto possono essere stipulati in forma pubblica amministrativa a mezzo di un funzionario dell'Istituto stesso all'uopo delegato a riceverli ed a conservarli mediante ordinanza del Presidente.
Tale funzionario è obbligato alla tenuta del repertorio prescritto dagli a 130 della vigente legge di registro e, per la la stipulazione dei contratti e per il rilascio di copie, l'Istituto percepirà speciali diritti di segreteria secondo tabelle da approvarsi dal Ministro pei lavori pubblici.
Note all'articolo
- La L. 2 luglio 1949, n. 408 ha disposto (con l'art. 8, comma 4) che il presente articolo riprende vigore.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-389