Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economicaCapo 6

Art. 389

In vigore dal 18 lug 1949
I contratti dell'Istituto possono essere stipulati in forma pubblica amministrativa a mezzo di un funzionario dell'Istituto stesso all'uopo delegato a riceverli ed a conservarli mediante ordinanza del Presidente. Tale funzionario è obbligato alla tenuta del repertorio prescritto dagli a 130 della vigente legge di registro e, per la la stipulazione dei contratti e per il rilascio di copie, l'Istituto percepirà speciali diritti di segreteria secondo tabelle da approvarsi dal Ministro pei lavori pubblici.

Note all'articolo

  • La L. 2 luglio 1949, n. 408 ha disposto (con l'art. 8, comma 4) che il presente articolo riprende vigore.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-389

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