Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economicaCapo 5

Art. 385

In vigore dal 20 ago 1938
Alla riscossione dei canoni di affitto si provvede con ritenuta sugli stipendi e qualora, per una qualsiasi ragione, la ritenuta non fosse possibile o sufficiente, l'Istituto procederà a carico dei debitori ai sensi dell' (commi 5°, 6° e 7°). In caso poi di mancato pagamento dei canoni di affitto da parte dei conduttori di negozi di proprietà dell'Istituto, questo è autorizzato ad avvalersi, per la riscossione, della procedura prevista dallo .
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