Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economicaCapo 5

Art. 386

In vigore dal 20 ago 1938
Costituiscono motivo di risoluzione dei contratti di affitto: a) il trasferimento; b) l'uso irregolare dell'alloggio; c) la destituzione o le dimissioni dall'impiego; d) il collocamento a riposo, la cessazione comunque dal servizio attivo del personale militare per gli alloggi di cui agli (comma 2°), 345 lett. b) e la morte del locatario. Il regolamento previsto dall' determinerà in quali casi e per quale periodo di tempo l'alloggio concesso potrà essere mantenuto dopo il collocamento a riposo del locatario o conservato, in caso di sua morte, in uso alla vedova od ai figli minorenni. La risoluzione dei contratti di locazione è, con ordinanza motivata, dichiarata, secondo i casi, dal Presidente dell'Istituto sentito il Comitato centrale o dai presidenti delle rappresentanze di esso sentiti i rispettivi comitati ovvero dai rappresentanti di cui al 4° comma dell'. Allo stesso modo si procede in caso di morosità e di abusiva od irregolare occupazione di case o di locali dell'Istituto. Per gli alloggi poi locati a soci del cessato Istituto romano cooperativo, i casi di risoluzione dei contratti sono quelli previsti dallo statuto. Tali ordinanze hanno forza di titolo esecutivo a tutti gli effetti di legge e alla eventuale esecuzione dello sfratto si provvederà in via amministrativa a mezzo del personale stesso dell'Istituto il quale potrà richiedere direttamente l'assistenza della forza pubblica.
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