Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economicaCapo 7

Art. 391

In vigore dal 20 ago 1938
Avverso i provvedimenti delle rappresentanze dell'Istituto è ammesso ricorso al Comitato centrale che decide inappellabilmente e avverso quelli di concessione e di revoca degli alloggi di cui all' è soltanto proponibile reclamo al Ministro per la guerra la cui decisione è definitiva e non soggetta ad alcun ricorso od azione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-391

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