Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Capo 7
Art. 391
In vigore dal 20 ago 1938
Avverso i provvedimenti delle rappresentanze dell'Istituto è ammesso ricorso al Comitato centrale che decide inappellabilmente e avverso quelli di concessione e di revoca degli alloggi di cui all' è soltanto proponibile reclamo al Ministro per la guerra la cui decisione è definitiva e non soggetta ad alcun ricorso od azione.
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