Art. 1

In vigore dal 20 ago 1938
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 10 convertito in legge con la legge 9 giugno 1930, n. 782, con cui venne autorizzato il Governo del Re a riunire in testo unico le disposizioni del decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, convertito nella legge 7 febbraio 1926, n. 253, e tutte quelle ad esse successive in materia di edilizia popolare ed economica con facoltà di integrarle, modificarle od abrogarle; Visto l', n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per le comunicazioni; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. È approvato l'annesso testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 aprile 1938 - Anno XVI VITTORIO EMANUELE Mussolini - Cobolli-Gigli - Solmi - Di Revel - Benni Visto, il Guardasigilli: Solmi. Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1938 - Anno XVI Atti dei Governo, registro 400, foglio 8. - Mancini.
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