Art. 15
In vigore dal 1 dic 1937
Per gli esami di ammissione e di promozione nel gruppo B del ruolo del personale degli archivi notarili la Commissione esaminatrice è composta di un magistrato, anche se trattenuto con funzioni amministrative presso il Ministero di grazia e giustizia, di grado non inferiore al 5°, il quale la presiede; di un magistrato, anche se trattenuto con funzioni amministrative presso il Ministero suddetto, di grado non inferiore al 6°; di un funzionario della carriera di concetto della Ragioneria generale dello Stato, di grado non inferiore al 6°, designato dal Ministero delle finanze; di un conservatore di archivio notarile e di un professore di materie economiche e finanziarie presso una Università od un Istituto superiore del Regno, di ruolo, incaricato o libero docente.
Un magistrato o un impiegato addetto allo stesso Ministero, di grado non inferiore al 9°, esercita le funzioni di segretario e può essere coadiuvato da quel numero di altri impiegati che la necessità del concorso richiede. Questa norma si applica anche a tutti gli altri esami di ammissione e di promozione nel ruolo del personale degli archivi notarili.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-10-27;1876#art-15