Art. 19

In vigore dal 1 dic 1937
È abrogata ogni disposizione contraria a quelle contenute nel presente decreto, il quale entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello nel quale verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1937 - Anno XV VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - SOLMI - DI REVEL Visto, il Guardasigilli: SOLMI. Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1937 - Anno XVI Atti del Governo, registro 391, foglio 43. - MANCINI.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-10-27;1876#art-19

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