Art. 17

In vigore dal 1 dic 1937
Gli impiegati di gruppo A. del ruolo del personale degli archivi notarili i quali, in virtù del presente decreto e delle disposizioni in vigore, possono essere chiamati a far parte delle Commissioni di esame di ammissione e di promozione nel ruolo medesimo, debbono essere di grado non inferiore al 7°,
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-10-27;1876#art-17

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