Art. 13
In vigore dal 1 dic 1937
I vincitori del concorso di cui all'articolo precedente sono nominati volontari coadiutori aggiunti e conseguono la nomina a coadiutore aggiunto se riconosciuti idonei dalla Commissione con funzioni di Consiglio di amministrazione dopo il prescritto periodo di prova.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-10-27;1876#art-13