Art. 11
In vigore dal 1 dic 1937
L' del R. decreto 24 luglio 1931, n. 1072, è sostituito dal seguente:
« Nella formazione della graduatoria dei candidati dichiarati idonei sarà assegnato nella votazione complessiva un punto a quelli che abbiano conseguito il titolo dell'abilitazione al notariato in virtù del decreto 14 novembre 1926, n. 1953, e mezzo punto a quelli che abbiano conseguito tale titolo in virtù di leggi anteriori ».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-10-27;1876#art-11