Art. 5

In vigore dal 1 dic 1941
Per disimpegnare i servizi amministrativi e contabili degli archivi notarili presso l'Amministrazione centrale possono essere comandati al Ministero di grazia e giustizia non oltre otto impiegati appartenenti al ruolo del personale degli archivi notarili, dei quali non più di due di gruppo A e non più di due di gruppo B.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-10-27;1876#art-5

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