Art. 4
In vigore dal 25 ago 1961
I ruoli del personale degli archivi notarili sono determinati dall'annessa tabella, vistata, d'ordine Nostro, dai Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze.
Il numero degli impiegati di ciascun gruppo e del personale subalterno da assegnarsi ai singoli archivi è stabilito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia e può essere modificato ogni qualvolta le esigenze del servizio lo richiedano.
COMMA ABROGATO DAL REGIO DECRETO 10 OTTOBRE 1941, N. 1273, COME MODIFICATO DALLA L. 28 LUGLIO 1961, N. 723.
La direzione degli archivi notarili regionali ai quali non è assegnato un conservatore superiore ovvero un conservatore capo è affidata, mediante conferimento dell'incarico delle funzioni superiori, a primi conservatori oppure a conservatori di prima classe, che abbiano dato prova di distinta capacità e di operosità e di spiccate attitudini alle funzioni direttive.
Alla direzione degli archivi notarili distrettuali sono di regola preposti funzionari di gruppo A di grado inferiore al sesto ma possono essere assegnati, qualora la minore importanza dell'ufficio lo consenta, anche funzionari di gruppo C.
COMMA ABROGATO DAL REGIO DECRETO 10 OTTOBRE 1941, N. 1273, COME MODIFICATO DALLA L. 28 LUGLIO 1961, N. 723.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-10-27;1876#art-4