Art. 1

In vigore dal 1 dic 1937
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 10 settembre 1014, n. 1326; Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, con le successive modificazioni; Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960; Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, sul nuovo ordinamento degli archivi notarili; Visto il R. decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, contenente le norme complementari per l'attuazione del suddetto ordinamento; Visto l', n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: . Gli archivi notarili distrettuali aventi sede in Torino, Genova, Milano, Venezia, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Catanzaro, Palermo, Catania e Cagliari sono costituiti in archivi notarili regionali. La circoscrizione degli archivi notarili regionali è determinata dalla tabella, allegato A, vistata, d'ordine Nostro, dal Ministro per la grazia e giustizia.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-10-27;1876#art-1

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Art. 1 Riordinamento degli Archivi notarili e del relativo personale. — Testo vigente | Portale Normativo