Art. 1
In vigore dal 1 dic 1937
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 10 settembre 1014, n. 1326;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, con le successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, sul nuovo ordinamento degli archivi notarili;
Visto il R. decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, contenente le norme complementari per l'attuazione del suddetto ordinamento;
Visto l', n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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Gli archivi notarili distrettuali aventi sede in Torino, Genova, Milano, Venezia, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Catanzaro, Palermo, Catania e Cagliari sono costituiti in archivi notarili regionali.
La circoscrizione degli archivi notarili regionali è determinata dalla tabella, allegato A, vistata, d'ordine Nostro, dal Ministro per la grazia e giustizia.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-10-27;1876#art-1