Art. 6

In vigore dal 4 dic 1937
Sentito il parere di cui all'articolo precedente, il Ministro per la grazia e giustizia, se autorizza in tutto o in parte l'eliminazione, trasmette uno degli esemplari dell'elenco previsto dall' all'archivio, apportandovi le modificazioni del caso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-10-27;1875#art-6

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