Art. 2
In vigore dal 4 dic 1937
Le carte eliminate a norma dell'articolo precedente saranno messe a disposizione del Provveditorato generale della Stato, col quale verranno concordati il prezzo e le modalità della cessione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-10-27;1875#art-2