Art. 1
In vigore dal 4 dic 1937
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visti gli del R. decreto 14 dicembre 1933, n. 1669;
Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili ed il regolamento approvato con R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326;
Visto l'art. 61 del R. decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito in legge con la legge 18 marzo 1920, n. 562;
Visto il decreto del Capo del Governo 18 novembre 1935;
Visto l', numeri 1 e 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con Ministri per l'interno e con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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Possono essere eliminati dagli archivi notarili del Regno:
1° i registri dei protesti cambiari prescritti dagli articoli 306 del Codice di commercio e 66 del regolamento per, l'esecuzione di detto codice, approvato con R. decreto 27 dicembre 1882, n. 1139, ad eccezione di quelli portanti i protesti levati dopo il 31 dicembre 1928, i quali saranno eliminati trascorsi dieci anni dalla data dell'ultimo protesto;
2° i repertori originali degli atti tra vivi per gli uffici del registro aboliti con l'art. 62 della legge 16 febbraio 1913, n. 89;
3° le copie mensili degli annotamenti repertoriali proscritti dall'art. 65, prima parte, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, relativamente ai notari cessati dall'esercizio professionale o che siano trasferiti in altri distretti notarili, dopo che i loro atti siano stati ritirati e sottoposti alla ispezione e verificazione a norma degli articoli 107 e 108 della legge 16 febbraio 1913, n. 89;
4° le copie delle convenzioni stipulate dai segretari comunali e da altri pubblici ufficiali nei casi dalla legge previsti depositate a norma del n. 10 dell'art. 106 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, abrogato con l'art. 61 del R. decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito in legge con legge 18 marzo 1926, n. 562;
5° le copie anteriori al trentennio dall'entrata in vigore del presente decreto delle scritture private non autenticate certificate conformi dai richiedenti la registrazione, trasmesse dagli uffici del registro a norma degli articoli 65 dei testo unico sulle leggi del registro, approvato con R. decreto 13 settembre 1874, n. 2072, e 66 del successivo testo unico approvato con R. decreto 20 maggio 1897, n. 217;
6° le denunzie dei contratti verbali eventualmente custodite negli archivi.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-10-27;1875#art-1