Art. 3

In vigore dal 4 dic 1937
I notai, anche se non cessati dall'esercizio, dovranno versare ai componenti archivi notarili distrettuali, entro i termini e con le modalità che verranno stabiliti dai capi degli archivi medesimi, i registri dei protesti cambiari che, a norma dell', n. 1, del presente decreto, possono essere immediatamente eliminati, ed i repertori originali degli atti tra vivi di cui al n. 2 dello stesso articolo. Delle avvenute consegne i capi degli archivi redigeranno verbali in doppio esemplare, uno dei quali dovrà rimanere depositato in archivio e l'altro dato al notti che ha eseguito la consegna. Le spese del versamento sono a carico dei notai.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-10-27;1875#art-3

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Art. 3 Scarti di atti negli Archivi notarili del Regno. — Testo vigente | Portale Normativo