Art. 4

In vigore dal 4 dic 1937
Nel termine di giorni quindici dall'entrata in vigore del presente decreto ciascun capo di archivio notarile dovrà trasmettere al Ministero di grazia e giustizia un elenco in doppio esemplare delle carte da eliminare, con l'indicazione delle date iniziale e terminale di ciascuna serie e della loro quantità.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-10-27;1875#art-4

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