§ II
Art. 9
In vigore dal 11 gen 1936
In relazione alle disposizioni di cui all', lett. b) del presente decreto s'intende soppresso il n. 17, della tabella A, annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, mentre il n. 9, della tabella stessa s'intende integrato del contributo dovuto dallo Stato all'istituto superiore di architettura a norma della citata lett. b), dell'.
In relazione inoltre alle disposizioni di cui al primo comma del precedente articolo s'intende soppresso il n. 17 della tabella D, annessa al sopracitato testo unico, mentre il numero 9 della tabella medesima s'intende integrato con l'aggiunta seguente: «m) Facoltà di architettura: posti di ruolo 7».
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1935-10-27;2153#art-9