§ II
Art. 6
In vigore dal 11 gen 1936
Alla Regia università di Roma sono assegnati:
a) professori di ruolo ed il personale di segreteria, assistente, tecnico e subalterno in servizio presso l'Istituto superiore di architettura, nello stato di diritto e di fatto in cui si trovano;
b) il contributo annuo dello Stato determinato a favore del Regio istituto superiore di architettura alla data del 29 ottobre 1935-XIV, in relazione alla somma stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale;
c) i contributi di qualsiasi natura che sono corrisposti all'Istituto medesimo da enti e da privati sovventori;
d) l'uso perpetuo degli immobili, la proprietà del materiale mobile e tutti i diritti e gli oneri patrimoniali pertinenti allo stesso Istituto;
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1935-10-27;2153#art-6